AUTENTICAZIONE DI FIRME : IN QUALI CASI È PREVISTA
L'autenticazione della firma può essere fatta solo su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che vengono presentate a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o da gestori o esercenti di pubblici servizi. In questi casi infatti istanze o dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure presentate unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
AUTENTICAZIONE DI FIRME: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE
L'autenticazione può essere fatta, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, anche che da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
AUTENTICAZIONE DI COPIE: VALIDITÀ
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti, possono a tutti gli effetti sostituire gli originali, purché siano ottenute con procedimenti che diano garanzia di fedeltà e durata. In alcuni casi l'autenticazione delle copie può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
AUTENTICAZIONE DI COPIE: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE
L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale è prodotto il documento, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
Quando la copia autentica di un documento deve essere presentata ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per il procedimento di Autenticazione di di firme e di copie, si rimanda all'informativa contenuta nella pagina dei Servizi Demografici presso i quali viene richiesta l'autenticazione.