Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti e le occupazioni di aree private ad uso pubblico di regola devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune.
Nella maggioranza dei casi, come disciplinati dal Regolamento, le occupazioni sono subordinate al parere tecnico favorevole degli Uffici competenti.
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
- Le attività economiche (ditte, società, associazioni, pubblici esercizi, attività produttive, ecc.) devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite il portale SUAP (vai alla pagina);
- i privati, invece, devono presentare la domanda all’Ufficio Tributi del Comune, utilizzando il modulo reperibile nella sezione dedicata “MODULISTICA” (vai alla pagina)
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e lo Sportello Unico Edilizia (Sue) si occupano delle seguenti occupazioni:
- edilizia
- traslochi
- trasporti
- soste operative
- dehors
- esposizioni commerciali
- arredo urbano
- edicole e chioschi
- mercati
- distributori carburanti
- spettacoli viaggianti
- manifestazioni e altre occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per iniziative, eventi, banchetti, raccolta firme, offerte finalizzate a promozioni varie promosse dai soggetti privati, delle Associazioni di categoria, dalle Onlus ecc. i cui richiedenti siano sprovvisti di firma digitale, la domanda andrà presentata all’Ufficio Tributi con la modalità di cui sopra.
Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve inoltrare la domanda con due marche da bollo da 16,00 euro: una da apporre sulla domanda e l’altra sull’autorizzazione/concessione.
Sono esenti dall’imposta di bollo:
- istanze e relative autorizzazioni per la raccolta di firme con banchetto a fine di propaganda elettorale e referendum (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972, D.P.R. n. 642/1972, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 89/E del 1° aprile 2009; n. 56/E del 18 luglio 2018)
- ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) – Istanze, documenti e copie (art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; art. 27-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
- pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto;
- pagamento del canone di occupazione.
COME SI CALCOLA
Per l’occupazione di suolo pubblico il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda, a pena di improcedibilità, dovrà essere presentata:
- almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione;
- almeno 60 giorni prima dell’esposizione pubblicitaria;
- almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’occupazione qualora si tratti di attività edilizia.
Pagina aggiornata il 07/02/2025