CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CUP
Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l’installazione di impianti, così come definiti anche dall’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e dal presente regolamento, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.