È sempre ammessa nei rapporti fra i cittadini e la Pubblica amministrazione e fra gli utenti ed i concessionari di pubblici servizi, in questi casi infatti la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Le amministrazioni sono tenute a procedere al controllo, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle stesse è prevista la punizione ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della falsa dichiarazione.
Nei rapporti con i privati invece la dichiarazione sostitutiva è ammessa quando gli stessi vi consentono, in tal caso è necessario procedere all'autentica della firma.
La norma di riferimento è l'articolo 47 del T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.